Art. 9.
(Agente di polizia privata addetto alla vigilanza. Svolgimento del servizio e funzioni).

      1. L'agente di polizia privata addetto alla vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni, vigila e tutela i beni mobili ed immobili cui è destinato per servizio.
      2. Ai fini del presente articolo per attività di vigilanza si intende:

          a) la tutela dell'incolumità della proprietà mobile ed immobile pubblica o privata;

          b) l'assistenza tecnica e legale sui sistemi di tele e radio controllo ai fini della sorveglianza dei beni;

          c) la consulenza tecnica e legale sulla tutela del patrimonio pubblico e privato;

          d) il trasporto di beni considerati a rischio;

          e) l'attività antitaccheggio.

      3. Salvo quanto disposto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nell'ambito dei luoghi ove esercita il proprio servizio, l'agente di polizia privata addetto alla vigilanza svolge, altresì, attività di controllo e di verifica dell'adempimento di tutte le norme di sicurezza relative ai dispositivi antincendio e antinfortunistiche in genere, segnalando agli organi competenti situazioni di rischio per la salute e l'incolumità pubbliche. Qualora sia necessario, egli provvede con solerzia alla richiesta di intervento dell'autorità di pubblica sicurezza.

 

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