1. L'agente di polizia privata addetto alla vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni, vigila e tutela i beni mobili ed immobili cui è destinato per servizio.
2. Ai fini del presente articolo per attività di vigilanza si intende:
a) la tutela dell'incolumità della proprietà mobile ed immobile pubblica o privata;
b) l'assistenza tecnica e legale sui sistemi di tele e radio controllo ai fini della sorveglianza dei beni;
c) la consulenza tecnica e legale sulla tutela del patrimonio pubblico e privato;
d) il trasporto di beni considerati a rischio;
e) l'attività antitaccheggio.
3. Salvo quanto disposto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nell'ambito dei luoghi ove esercita il proprio servizio, l'agente di polizia privata addetto alla vigilanza svolge, altresì, attività di controllo e di verifica dell'adempimento di tutte le norme di sicurezza relative ai dispositivi antincendio e antinfortunistiche in genere, segnalando agli organi competenti situazioni di rischio per la salute e l'incolumità pubbliche. Qualora sia necessario, egli provvede con solerzia alla richiesta di intervento dell'autorità di pubblica sicurezza.